Art. 4.
(Trattamento economico dei membri
del Comitato).

      1. Ai membri del Comitato e delle relative strutture di supporto, in caso di svolgimento delle funzioni fuori dalla propria sede di residenza, compete il trattamento economico di missione. Per i membri estranei alla pubblica amministrazione si applica il trattamento spettante ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato.